Descrizione
Premesso che:
- sono pervenute numerose segnalazioni da parte dei cittadini residenti in diverse aree del territorio comunale circa la presenza, nelle ore notturne, di gruppi di giovani che stazionano in luoghi pubblici o si spostano a bordo di veicoli creando schiamazzi, ascoltando musica ad alto volume e generando disturbo alla quiete pubblica;
- tali comportamenti arrecano grave pregiudizio al diritto al riposo e alla serenità dei cittadini, specialmente nei centri abitati e nelle zone residenziali;
- la diffusione incontrollata del fenomeno noto come “movida” in orario notturno determina anche problematiche connesse al decoro urbano (rifiuti abbandonati, danneggiamenti, atti vandalici), alla sicurezza pubblica e alla vivibilità dei luoghi;
Considerato che:
- è necessario tutelare il benessere e la tranquillità dei cittadini, garantendo il rispetto delle regole di convivenza civile e della quiete pubblica;
- è urgente regolamentare l'uso improprio di dispositivi per la diffusione sonora nelle ore notturne;
- tali comportamenti possono configurarsi come pregiudizievoli anche ai sensi dell’art. 9 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito in L. 18 aprile 2017, n. 48, in materia di sicurezza delle città, che attribuisce al Sindaco poteri specifici per la tutela del decoro urbano e della vivibilità;
Visto:
- il combinato disposto degli articoli 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificati e ampliati dall’art. 8, comma 1 lett. a) n. 1 del D.L. n. 14/2017, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 ed in particolare, il secondo periodo del novellato comma 5 dell’art. 50 D.Lgs. n. 267/2000 dispone che: “Le medesime ordinanze (contingibili e urgenti) sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”
- l’art. 9 del D.L. 14/2017 convertito in L. 48/2017;
- il Codice Penale, art. 659 (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone);
- la legge n. 447/1995 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
ORDINA
- A decorrere dal giorno 11 giugno 2025 e fino al 30 settembre 2025, è fatto divieto, su tutto il territorio comunale, nelle fasce orarie comprese tra le ore 23:30 e le ore 06:00, di:
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- stazionare in gruppi in luoghi pubblici o aperti al pubblico (quali piazze, vie, parchi, aree di sosta, ecc.) emettendo urla, grida o comportamenti che possano arrecare disturbo al riposo delle persone;
- utilizzare dispositivi di diffusione sonora portatili (quali casse bluetooth, altoparlanti, autoradio con musica ad alto volume, smartphone con amplificazione) in modo da provocare rumori percepibili all’esterno del gruppo stesso o delle abitazioni circostanti.
- Nelle medesime fasce orarie è altresì vietato:
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- effettuare corse con veicoli rumorosi o sgasate volontarie che disturbino la quiete notturna;
- diffondere musica da veicoli in movimento o in sosta.
- La presente ordinanza dovrà essere pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on line e dovrà essere trasmessa per le rispettive competenze:
- Ufficio Protocollo del Comune di Naro
- Comando di Polizia Municipale;
- Stazione dei Carabinieri di Naro;
- Ufficio Tecnico Comunale;
- Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A .R. Sicilia entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.